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Sez. 3, Sentenza n. 2364 del 02/02/2010 (Rv. 611252 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie - Incolpazione - Contenuto - Esatta individuazione della norma violata - Necessità - Fondamento - Diritto di difesa dell'incolpato - Controllo giurisdizionale delle decisioni dell'organo disciplinare.
Stato
decisa il 2010-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611252-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, pur non sussistendo la necessità di una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti ascritti al professionista, tuttavia la contestazione non può limitarsi ad una generica indicazione dei comportamenti asseritamente lesivi di precetti giuridici o deontologici, ma deve individuare con esattezza la norma violata; ciò non soltanto in funzione della piena esplicazione del diritto di difesa da parte dell'incolpato, ma anche in relazione ad un'esigenza di trasparenza del procedimento tale da consentire un adeguato controllo giurisdizionale della decisione dell'organo disciplinare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 52, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)