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Sez. 3, Sentenza n. 6868 del 21/06/1993 (Rv. 482855 - 01)

Competenza civile - In genere | Competenza del conciliatore e del pretore - Limiti - Aumento - Impugnazione avverso le sentenze del conciliatore - Motivi - Limitazione in relazione al dato temporale della pubblicazione della sentenza - Disciplina ex art. 8 della legge n. 399 del 1984 - Eccezione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1993-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482855-01

Competenza civile - In genere

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 30 luglio 1984 n. 399 (aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per la asserita irragionevole limitazione dei motivi di impugnazione avverso le sentenze del conciliatore (appello o ricorso per cassazione) in relazione esclusivamente al dato temporale della pubblicazione della sentenza, atteso che problemi di diritto intertemporale sono regolati dalle disposizioni transitorie del citato art. 8 senza che nessuna violazione del diritto di difesa sia ravvisabile nella limitazione di impugnabilità delle sentenze del conciliatore al solo ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)