Sez. 3, Sentenza n. 14832 del 27/06/2007 (Rv. 598177 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Sentenza del Conciliatore successiva alla data di soppressione dei giudici conciliatori - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
In tema di impugnabilità delle sentenze del conciliatore, giudice soppresso dall'art. 49 della legge n. 374 del 1991, l'art. 43 della legge citata, nel disporre che sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite alla competenza del giudice di pace (la cui entrata in funzione è stata differita al 1 maggio 1995 dall'art. 13 d.legge n. 571 del 1994 conv. in legge n. 673 del 1994), si riferisce all'individuazione del giudice competente sulle cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, ma non riguarda l'individuazione della legge applicabile ai fini della determinazione del regime di impugnabilità, cha continua ad essere il regime risultante dalle norme del codice di procedura civile all'epoca vigente. Ne consegue che non è soggetta ad appello, essendo esperibile contro di essa soltanto il ricorso per cassazione, la sentenza del giudice conciliatore pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace, dovendosi applicare l'art. 339 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 33 legge 3 n. 374/91.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 33 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 43 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 49 CORTE COST., Legge 06/12/1994 num. 571, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)