Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987 (Rv. 453431 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREDITI DELL'ESATTORE DELLE IMPOSTE - NECESSITÀ DI FAR VALERE DETTI CREDITI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - SUSSISTENZA - TITOLO ESECUTIVO - IRRILEVANZA - DEROGA ALLE REGOLE DELL'ESECUZIONE CONCORSUALE - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELL'ESATTORE DELLE IMPOSTE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREDITI DELL'ESATTORE DELLE IMPOSTE - NECESSITÀ DI FAR VALERE DETTI CREDITI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - SUSSISTENZA - TITOLO ESECUTIVO - IRRILEVANZA - DEROGA ALLE REGOLE DELL'ESECUZIONE CONCORSUALE - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELL'ESATTORE DELLE IMPOSTE - ESCLUSIONE.*
I crediti dell'esattore delle imposte, ove il debitore venga ammesso al concordato preventivo, devono essere fatti valere nell'ambito di tale procedura, ancorché assistiti da titolo esecutivo, atteso che l'esattore medesimo soggiace al divieto delle azioni esecutive individuali, sancito dal combinato disposto degli artt. 188 secondo comma e 168 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (ed alla conseguente improseguibilità delle eventuali esecuzioni in corso), non operando in suo favore la deroga alle regole concorsuale prevista dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 dell'esecuzione prevista dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (ed in precedenza dall'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645) per il diverso caso in cui il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 205 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)