Sez. U, Sentenza n. 9201 del 06/09/1990 (Rv. 469197 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - CREDITI DELL'ESATTORE ANTERIORI AL CONCORDATO - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI - CREDITI DELL'ESATTORE ANTERIORI AL CONCORDATO - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa). (V 4779/87, mass n 453431).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)