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Sez. 1, Sentenza n. 2915 del 25/03/1994 (Rv. 485916 - 01)

Competenza civile - Competenza per territorio - Accordo delle parti - In genere | Controversie riguardanti l'esecuzione del contratto - Accordo designante come competente un determinato foro - Effetti - Competenza ordinaria - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485916-01

Competenza civile - Competenza per territorio - Accordo delle parti - In genere

La clausola che designa come competente un determinato foro per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto (art. 29 cod. proc. civ.), anche se approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., non integra, di per sè, una enunciazione di competenza esclusiva e non fa venir meno, quindi, quella ordinaria, occorrendo a tal fine che sia esplicitamente enunciata la comune volontà delle parti sia di sottrarre il giudizio al foro normativamente previsto, sia di escludere la concorrenza del foro designato con quelli ordinari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)