Sez. 3, Sentenza n. 10016 del 25/11/1994 (Rv. 488819 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Controversie riguardanti l'esecuzione di un contratto - Accordo designante come competente un determinato foro - Requisiti - Effetti - Competenza ordinaria - Esclusione - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
Il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa; esclusione che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente riferita sia al foro generale che a quello facoltativo, alternativamente previsto dall'art.20 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)