Sez. U, Sentenza n. 5804 del 25/05/1995 (Rv. 492463 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione ex legge n. 219 del 1981 - Indennità - Determinazione - Tempo di riferimento - Data del decreto di espropriazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nella legge 14 maggio 1981 n. 219 non si rinviene alcuna disposizione che deroghi al principio generale secondo cui l'indennità di espropriazione (nella specie, assunta quale base della liquidazione dell'indennità di occupazione) deve essere determinata con riferimento alla data del decreto di esproprio, ossia alla data in cui si verifica il duplice effetto (che non tollera distacchi temporali) della perdita del diritto domenicale e dell'insorgere del diritto del privato espropriato a conseguire la giusta indennità.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)