Sez. 1, Sentenza n. 4344 del 16/05/1997 (Rv. 504411 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Ricostruzione zone terremotate - Determinazione dell'indennità - Comuni diversi da Napoli - Competenza - Criteri ordinari per valore - Decreto di esproprio - Necessità - Insussistenza - Domanda di determinazione dell'indennità - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
Consegue ai principi cui è informata la determinazione dell'indennità di esproprio per la realizzazione dei programmi di ricostruzione delle zone terremotate ed ai principi espressi dalla sentenza 67 del 1990 della Corte Costituzionale, che anche nei casi in cui la competenza per la determinazione dell'indennità sia di competenza del Tribunale, per essere situati i fondi da espropriare e sottoposti ad occupazione d'urgenza, in comuni diversi da quello di Napoli (diversamente, la competenza apparterrebbe in unico grado alla Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli), è ammissibile l'azione per la determinazione dell'indennità prima che sia stato emanato decreto di esproprio, che diversamente verrebbe procrastinata sine die per le reiterate proroghe dell'occupazione di urgenza.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 82, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84, Legge 30/03/1990 num. 76 art. 37, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)