diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991 (Rv. 470964 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Prova - In genere | Azione proposta dal creditore del simulato alienante - Pregiudizio del creditore - Natura - Onere della prova.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470964-01

Contratti in genere - Simulazione - Prova - In genere

Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma cod. civ., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)