Sez. 1, Sentenza n. 5961 del 05/03/2008 (Rv. 602241 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Creditore del simulato alienante - Domanda di simulazione - Dimostrazione del pregiudizio derivante ad uno specifico credito dall'alienazione del bene - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE
La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)