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Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 06/06/1957 (Rv. 880570 - 01)

SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - AMBITO DELLA PROCEDURA - CONSEGUENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI BLOCCO DEI FITTI SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ORDINANZA - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNABILITÀ ENTRO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE.
Stato
decisa il 1957-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880570-01

SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - AMBITO DELLA PROCEDURA - CONSEGUENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI BLOCCO DEI FITTI SENTENZA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ORDINANZA - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNABILITÀ ENTRO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE.

L'errore di calcolo, ai fini della correzione della sentenza e delle ordinanze, deve consistere in un elemento estrinseco alla ratio decidendi e risultare manifesto dal semplice confronto della parte dispositiva con le considerazioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione. Quando invece esso dipenda dall'errata applicazione di una norma di diritto (nella specie, errata Determinazione dell'aumento del canone locatizio per sublocazione ex legge n. 669 del 1945 e n.253 del 1950) non è più possibile il procedimento di correzione ma deve farsi luogo ai normali mezzi d'impugnazione. L'ultimo comma dell'art.288 cod.proc.civ., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere (art.121 disp.Att.), l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 cod.proc.civ. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza; pertanto è ammissibile, rispetto alle parti corrette l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione non notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 12/10/1945 num. 669 art. 1, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 121, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)