Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27509 del 20/11/2017 (Rv. 647167 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza - Correzione di errori materiali - Ordinanza - Mancata notificazione - Impugnabilità nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. - fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere (art. 121 disp. att. c.p.c.), l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza; pertanto è ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione non notificata. (Fattispecie relativa a causa iniziata prima della modifica del termine cd. lungo di impugnazione, operata dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a, norma dell'art. 58, comma 1, della detta l., ai giudizi instaurati dopo la sua data di entrata in vigore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)