Sez. 1, Sentenza n. 4948 del 06/06/1987 (Rv. 453570 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - CONCORDATO - APPROVAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NECESSITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - CONCORDATO - APPROVAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NECESSITÀ.*
Il C.d. concordato tributario, costituisce un atto (unilaterale) di accertamento dell'imponibile in base ai criteri della legge di imposizione - al quale il contribuente presta la sua previa o coeva adesione con Atti egualmente unilaterali -, che deve provenire dal soggetto od organo titolare del potere di imposizione, e legittimato all'accertamento. Pertanto, con riguardo all' (abrogata) imposta di famiglia, dovendo tale organo identificarsi nella giunta comunale ai sensi dell'articolo 139 n. 5 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 e degli artt. 276 - 277 del T.U. 14 settembre 1931 n. 1175, il suo intervento per la C.d. approvazione dello schema di concordato già predisposto da altri organi del comune (nella specie firmato da parte del sindaco e del contribuente) costituisce non un momento integrativo della efficacia di un atto giuridico già perfetto, ma l'atto di accertamento vero e proprio. Conseguentemente, sino a quando non intervenga la richiesta deliberazione della giunta comunale non esiste un accertamento di ufficio seguito dalla adesione del contribuente, idoneo a spiegare effetti giuridici, non essendo l'ufficio comunale dei Tributi titolare neppure delegato del potere impositivo, per cui pur con le sottoscrizioni apposte dal capo dell'ufficio o dal sindaco, le indicazioni del detto ufficio hanno valore di Atti di mera predisposizione del contenuto dello accertamento da deliberare dalla giunta. (V 2214/79, mass n 398725; (V 3247/77, mass n 386769).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 139 n. 5, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)