Sez. 1, Sentenza n. 2414 del 26/04/1979 (Rv. 398725 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - MANCATA INTEGRALE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI OCCORRENTI - DIRITTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A PERCEPIRE GLI INTERESSI MORATORI NONOSTANTE IL CONCORDATO - SUSSISTENZA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI PREDETTI - DALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE O DI QUELLA COMPLEMENTARE - DISTINZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - MANCATA INTEGRALE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI OCCORRENTI - DIRITTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A PERCEPIRE GLI INTERESSI MORATORI NONOSTANTE IL CONCORDATO - SUSSISTENZA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI PREDETTI - DALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE O DI QUELLA COMPLEMENTARE - DISTINZIONE.*
Il concordato tributario, per la sua natura di atto unilaterale di accertamento contraddistinto dall'adesione del contribuente circa la Determinazione della base imponibile, non puo valere ad escludere il diritto dell'amministrazione finanziaria a percepire gli interessi moratori sulle imposte indirette sugli affari che non potettero essere liquidate integralmente al momento della liquidazione principale per Mancanza o insufficienza degli elementi a tal fine occorrenti, ne incide sulla decorrenza degli interessi predetti, i quali, a norma dell'art 3 della legge 26 gennaio 1961, n 29, cosi come interpretato dalla legge 28 marzo 1962, n 147, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e dovuta l'imposta principale, salvo che la Mancanza o insufficienza degli elementi per la liquidazione dell'imposta sia dipesa da un fatto non imputabile al contribuente, nel qual caso essi decorrono dal giorno della liquidazione dell'imposta complementare. (V 595/78, mass n 389895 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 14, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)