Sez. 3, Sentenza n. 1558 del 13/02/1998 (Rv. 512611 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Prelazione ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Funzione - Effettiva coltivazione del fondo in vendita - Necessità - Prova a carico del titolare del diritto - Sussistenza - Non contestazione del convenuto - Irrilevanza - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
La prelazione di cui all'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 ha lo scopo di favorire la riunione, nella stessa persona, della qualità di proprietario e coltivatore del fondo e perciò è necessario che i soggetti che la norma contempla dimostrino, se la controparte, pur non contestando la relativa asserzione, si è comunque opposta, di essere effettivi coltivatori di esso, non essendo sufficiente né la mera qualifica di coltivatore diretto, né l'esercizio della corrispondente attività su un fondo diverso da quello messo in vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)