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Sez. 3, Sentenza n. 6560 del 10/06/1991 (Rv. 472600 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Soggetti dediti alla coltivazione - Diritto di prelazione - Titolarità esclusiva - Sussistenza - Coltivatore diretto e piccolo imprenditore agricolo - Nozione - Coincidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472600-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

La categoria dei coltivatori diretti, quali destinatari dei provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, non trova riscontro in una definizione generale ed uniforme nella disciplina normativa della Comunità Europea, né coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 cod. civ., con la conseguenza che malgrado l'art. 2135 cod. civ. consideri quali attività ex se agricole la coltivazione, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame, il diritto di prelazione in materia agraria sussiste soltanto in favore dei soggetti dediti alla coltivazione, in considerazione della finalità perseguita dal legislatore di favorire la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)