Sez. 1, Sentenza n. 20547 del 24/09/2009 (Rv. 610298 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Omessa pronuncia relativa alla distrazione - Impugnazione - Legittimazione attiva del procuratore distrattario - Legittimazione passiva della parte soccombente - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)