Sez. 3, Sentenza n. 2736 del 25/02/2002 (Rv. 552515 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta di distrazione - Formulazione nella comparsa conclusionale ed in appello - Ammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Per la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello "ius novorum", sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)