Sez. U, Sentenza n. 2472 del 21/04/1982 (Rv. 420331 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NELLA MEDESIMA SEDE - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NELLA MEDESIMA SEDE - AMMISSIBILITÀ.*
La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., può essere emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza (nella specie, trattandosi di questione di giurisdizione risolta da univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte del quale non veniva sollevato alcun argomento contrario), atteso che il requisito della soccombenza, fissato dalla suddetta norma per la configurabilità della cosiddetta lite temeraria, è riscontrabile in ogni fase processuale, ancorché incidentale rispetto al giudizio di merito, come quella del regolamento di giurisdizione, che si concluda con una decisione conclusiva della fase medesima davanti al giudice adito e con la condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.. (Conf 581/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)