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Sez. U, Ordinanza n. 712 del 15/12/1989 (Rv. 464601 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE PROPOSTA CON LA CONSAPEVOLEZZA O CON L'IGNORANZA GRAVEMENTE COLPEVOLE DELLA SUA INAMMISSIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PRONUNCIA DELL'INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DI UN DANNO PER IL RITARDO PROVOCATO DAL REGOLAMENTO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464601-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE PROPOSTA CON LA CONSAPEVOLEZZA O CON L'IGNORANZA GRAVEMENTE COLPEVOLE DELLA SUA INAMMISSIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PRONUNCIA DELL'INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DI UN DANNO PER IL RITARDO PROVOCATO DAL REGOLAMENTO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*

La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. può essere emessa anche dalle Sezioni Unite in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (derivante, nella specie, dalla prospettazione di questioni estranee al riparto della giurisdizione, nel senso voluto dagli artt. 37 e 41 cod. proc. civ., nonché dalla proposizione in via preventiva di una istanza di regolamento di Competenza), non essendo di ostacolo a tale condanna né che la pronuncia d'inammissibilità del ricorso sia adottata con ordinanza ex art. 375 cod. proc. civ. né che la controparte non abbia dedotto e dimostrato uno specifico danno per il ritardo provocato dal regolamento sulla decisione della causa, atteso che la Corte di Cassazione, la quale ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia, di per sè, subito per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, spesso in una Sede giudiziaria diversa da quella della causa di merito, e per di più senza essere compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente. (V 3360/83, mass n 428235; (V 760/83, mass n 425507; (V 5125/82, mass n 423000; (V 2472/82, mass n 420331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)