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Sez. L, Sentenza n. 4131 del 06/04/1993 (Rv. 481737 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Deduzione da parte del lavoratore dell'irrilevanza dei comportamenti contestati in relazione alle concrete modalità della prestazione lavorativa - Estensione a queste ultime dell'onere probatorio del datore di lavoro ex art. 5 legge n. 604 del 1966.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481737-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il datore di lavoro che abbia intimato un licenziamento indicandone come giusta causa o giustificato motivo soggettivo determinati comportamenti del lavoratore, dei quali questi, pur non contestandone l'esistenza, assuma l'irrilevanza sul piano disciplinare in relazione alla loro corrispondenza ad abituali modalità o a concrete necessità della prestazione lavorativa, è tenuto a dedurre e provare - onde assolvere compiutamente l'onere, impostogli dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, di dimostrare la sussistenza della dedotta giustificazione del recesso - le concrete modalità di esecuzione della prestazione stessa, poiché, come è soltanto la specifica conoscenza di questa che può consentire al giudice esaustive valutazioni sul comportamento del lavoratore, così l'allegazione dell'illegittimità del comportamento stesso, asseritamente svolto in violazione di obblighi nascenti dal rapporto, attrae nel novero dei fatti costitutivi del diritto di recesso i contenuti specifici di obblighi siffatti, con simmetrica estensione dell'onere di cui al citato art. 5 della legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)