Sez. L, Sentenza n. 2192 del 26/02/2000 (Rv. 534456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Fatti costituenti giustificazione del licenziamento - Onere della prova a carico del datore di lavoro (art. 5 legge n. 604 del 1966) - Conseguenze in materia di contestazione a dirigente bancario del compimento di atti eccedenti i suoi poteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Poiché l'art. 5 legge n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro la prova dei fatti che giustifichino l'esercizio del potere di licenziare il lavoratore, l'istituto di credito che abbia contestato ad un suo dirigente l'esercizio di facoltà che non gli competevano, ha l'onere di provare che effettivamente gli atti formanti oggetto di addebito travalicavano i limiti delle competenze del dirigente.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)