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Sez. 3, Sentenza n. 12329 del 04/12/1997 (Rv. 510722 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Diritto dell'interessato - Momento costitutivo - Conseguenze in termini di prescrizione.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510722-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

La fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona al momento in cui l'evento lesivo si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che è da questo momento, e non dall'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. a percepire l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)