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Sez. 3, Sentenza n. 4735 del 17/04/1992 (Rv. 476875 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione | Assicurazione contro gli infortuni da cui siano derivati eventi produttivi di lesioni personali provocanti morte o invalidità dell'assicurato - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione annuale - Decorrenza - Onere probatorio dell'ente assicuratore che eccepisce la prescrizione.
Stato
decisa il 1992-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476875-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione

Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell' infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. Pertanto, l'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)