Sez. 2, Sentenza n. 477 del 07/02/1984 Cc. (dep. 21/03/1984) Rv. 163246 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SUI SOLI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO SENZA SPECIFICARLI NÈ INDICARNE L'EPOCA NÈ PORLI IN CORRELAZIONE CON IL FATTO DELITTUOSO ASCRITTO - ILLEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SUI SOLI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO SENZA SPECIFICARLI NÈ INDICARNE L'EPOCA NÈ PORLI IN CORRELAZIONE CON IL FATTO DELITTUOSO ASCRITTO - ILLEGITTIMITÀ.*
Non può essere negata la libertà provvisoria in considerazione delle esigenze di tutela della collettività solo per i precedenti penali dell'imputato senza specificare quali essi siano e a quale epoca risalgano, senza porli nella necessaria correlazione col fatto delittuoso ascritto e senza formulare la prognosi di pericolosità nel senso specifico previsto dall'art. 1, comma terzo legge 22 maggio 1975 n. 152.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)