Sez. 2, Sentenza n. 1847 del 18/04/1985 Cc. (dep. 11/05/1985) Rv. 169169 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
In tema di libertà provvisoria, per valutare se sussista un effettivo pericolo per le esigenze di tutela della collettività, è necessario che il giudizio prognostico sia desunto dalla personalità dell'imputato e dalle circostanze del fatto, senza alcun riferimento alla astratta categoria del reato. (V mass n 163246; (Conf mass n 163892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)