Sez. 1, Ordinanza n. 4527 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230438 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Connessione tra reati militari e reati comuni - Competenza, per tutti, dell'autorità giudiziaria ordinaria - Norma che consente la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza - Abrogazione implicita - Sussistenza.
REATI MILITARI - IN GENERE
L'art. 264 cod. pen. m.p., nella parte in cui stabilisce la possibilità, per la Corte di cassazione, su ricorso del P.M. ovvero in sede di risoluzione di un conflitto, di ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza di quella ordinaria (per tutti i quali, altrimenti, sarebbe competente quest'ultima), deve ritenersi abrogato, in base al principio di cui all'art. 15 delle Preleggi, per incompatibilità con l'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. che, confermando la regola della prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare nella sola ipotesi di maggiore gravità del reato comune rispetto a quello militare e stabilendo, di conseguenza, la possibilità di separazione dei procedimenti soltanto quando ricorra l'ipotesi inversa, ha per ciò stesso escluso ogni altra possibile ipotesi di separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)