Sez. U, Sentenza n. 18621 del 23/06/2016 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269588 - 01
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Concorso di reati comuni e militari - Unicità della giurisdizione in capo al giudice ordinario - Condizioni - Reato più grave - Criteri di individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3, Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 47 n. 2, Cod. Pen. Mil. Pace art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)