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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16921 del 07/07/2017 (Rv. 644947 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Avvocatura dello Stato - Deposito di atto finalizzato alla mera costituzione in giudizio - Omesso svolgimento di ulteriore attività processuale - Condanna alle spese in favore del Ministero vittorioso - Esclusione - Sopravvenuta modifica del procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644947-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)