Sez. 5, Sentenza n. 1931 del 21/04/1997 Cc. (dep. 17/06/1997) Rv. 208082 - 01
PENA - IN GENERE | Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva - Valutazione quale pena pecuniaria anche ai fini dell'individuazione della maggior gravità dei reati in continuazione - Necessità.
PENA - IN GENERE
Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima, e ciò in ossequio all'art. 57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prescrive che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne consegue che se un delitto sanzionato con pena detentiva sostituita con quella pecuniaria viene unificato per la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con altri reati puniti con la sola pena pecuniaria, non necessariamente deve essere considerato il più grave.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)