Sez. 3, Sentenza n. 36609 del 19/09/2007 Ud. (dep. 05/10/2007) Rv. 237546 - 01
PENA - IN GENERE | Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva - Valutazione quale pena pecuniaria anche ai fini della applicabilità dell'indulto - Necessità .
PENA - IN GENERE
Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto "ex lege" n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, L. n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.(Fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685, 00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto; la Corte, enunciato il principio di cui sopra, ha annullato senza rinvio la sentenza limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000, 00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 L. n. 241 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)