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Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 24/05/1969 (Rv. 340954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO DIVENUTO EFFICACE ERGA OMNES - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA EX ART. 36 COST. PER IL PERIODO PRECEDENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE SALARIALI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO DIVENUTO EFFICACE ERGA OMNES - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA EX ART. 36 COST. PER IL PERIODO PRECEDENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE SALARIALI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito, che, con riguardo all'ultimo mese di un rapporto di lavoro, ha applicato il contratto collettivo di categoria divenuto valido erga omnes, ben puo, per determinare la giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione con riguardo al periodo precedente (di non obbligatorieta del contratto collettivo), basarsi su uno specifico criterio adeguato al caso di specie, piuttosto che prendere come parametro le tabelle salariali del contratto collettivo. (V. 2198-68, mass. N. 334395).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)