Sez. 2, Sentenza n. 2198 del 27/06/1968 (Rv. 334395 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI- TABELLE SALARIALI ALLEGATI AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI- TABELLE SALARIALI ALLEGATI AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il riferimento che il giudice di merito puo fare, ai fini dell'applicazione della Costituzione, alle tabelle salariali allegate ai contratti collettivi di lavoro (postcorporativi), costituisce una facolta dello stesso, e l'applicazione di dette tabelle e rimessa alla discrezionalita del giudice medesimo, secondo l'apprezzamento che egli faccia della fattispecie sottoposta in concreto al suo esame e della Rilevanza che possa attribuirsi alla regolamentazione collettiva rispetto ai rapporti che sfuggono alla sua disciplina cogente. (Conf. 2218-64 V. 2351-67, massima n. 329601).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)