Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005 (Rv. 581719 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Imposte automobilistiche - Competenza per materia del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Competenza territoriale - Determinazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE
La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)