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Sez. 1, Ordinanza n. 587 del 16/01/2003 (Rv. 559788 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | "Tassa automobilistica" - Controversie relative - Competenza del tribunale ex art. 9 del codice di procedura civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559788-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

La materia delle cosiddette tasse automobilistiche - sottratta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, applicabile "ratione temporis") alla giurisdizione delle commissioni tributarie e devoluta a quella del giudice ordinario - rientra nella competenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., e non del giudice di pace, escludendosi l'applicabilità del criterio generale di distribuzione della competenza "ratione valoris", dettato dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 con esclusivo riguardo alle controversie concernenti vere e proprie entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)