Sez. 3, Sentenza n. 962 del 15/03/1976 (Rv. 379612 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE INTERDETTA - INTERDIZIONE O NOMINA DI TUTORE PROVVISORIO DOPO LA SENTENZA DI APPELLO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SOLO TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE INTERDETTA - INTERDIZIONE O NOMINA DI TUTORE PROVVISORIO DOPO LA SENTENZA DI APPELLO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SOLO TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITA.*
La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per Cassazione, sia stata dichiarata interdetta, o nei cui confronti si sia instaurato procedimento di interdizione, con la nomina di un tutore provvisorio, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo; in entrambe le ipotesi, detta legittimazione spetta al tutore, il quale deve essere all'uopo autorizzato dal giudice tutelare, a pena di inammissibilita dell'impugnazione. (V 2598/71, mass n 353701; (V 1684/70, mass n 347623; (V 2630/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)