Sez. 3, Sentenza n. 2598 del 02/09/1971 (Rv. 353701 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE AL TUTORE - NATURA - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE AL TUTORE - NATURA - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA - SANATORIA.*
Il potere di rappresentanza del tutore discende direttamente dalla legge e non dall'autorizzazione del giudice tutelare, la quale, nei casi in cui e prescritta, attiene soltanto all'Esercizio dell'attivita dell'organo che di quel potere e investito. In particolare, l'autorizzazione a stare in giudizio ed a proporre impugnazione non pone in essere un requisito di validita, ma solo una condizione di efficacia della Costituzione in giudizio o dell'impugnazione del rappresentante, la cui capacita processuale viene, con essa, non sostituita, ma soltanto integrata. Ne deriva che la mancata autorizzazione comporta non una nullita assoluta, ma una irregolarita processuale che puo essere sanata anche nel corso del giudizio, con efficacia ex tunc.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)