Sez. 2, Sentenza n. 3541 del 25/10/1968 (Rv. 336717 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DELLE VEDUTE DIRETTE E OBLIQUE - ZONA DI RISPETTO - ESTENSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DELLE VEDUTE DIRETTE E OBLIQUE - ZONA DI RISPETTO - ESTENSIONE.*
Ai sensi dell'art. 907 cod.civ., quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino (sia che le vedute siano state aperte -jure servitutis-, sia che vengano esercitate -jure proprietatis-) il proprietario di questo non puo fabbricare a distanza minore di tre metri e se la veduta diretta Forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. E pero, per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 cod. civ., a carico del fondo su cui si esercita la veduta viene imposta una zona di rispetto che consta dello spazio libero che risulta dall'osservanza di un distacco di tre metri, in linea orizzontale, dalla veduta diretta, da rispettare eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, ed anche, in stretta correlazione strumentale con le finalita a cui tendono le limitazioni stabilite nel primo e secondo comma dell'art 907, anche in senso verticale, per una profondita di tre metri al di sotto della soglia della veduta. L'Obbligo di rispettare la distanza di tre metri al di sotto della soglia della veduta non attiene alle vedute che siano soltanto oblique.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)