Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 10/03/1988 (Rv. 458160 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RILEVANZA - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RILEVANZA - LIMITI.*
A norma dell'art. 28 cod. proc. pen., in tema di responsabilità per danni cagionati da un automobilista ad un pedone, la sentenza penale, pronunciata in seguito a giudizio, che abbia assolto il primo dall'imputazione di lesioni colpose con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non preclude al giudice civile l'indagine su modalità non considerate nel giudizio penale o l'autonoma valutazione dei fatti emersi in tale Sede - al fine di determinare la riconducibilità dell'evento alla sfera di responsabilità dell'agente sul quale grava la presunzione stabilita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., che postula una differenza di intensità tra la colpa civile e quella penale - ma non consente allo stesso giudice di ricostruire i fatti in modo diverso da come risultano accertati dalla sentenza penale che definisce il relativo giudizio del merito o di ritenere sussistenti o escluse circostanze di fatto la cui esistenza sia stata, rispettivamente, negata o affermata da quel giudice penale. (V 179/84, mass n 432434).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)