Sez. 3 - , Sentenza n. 19268 del 29/09/2016 (Rv. 642113 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Interesse ad agire - Sussistenza - Accertamento - Necessità - Mancanza di contrasto tra le parti - Irrilevanza - Rilevabilità officiosa in ogni stato e grado - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)