Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 28/10/1971 Ud. (dep. 23/03/1972) Rv. 120590 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO E LIMITI - CONVINCIMENTO TRATTO DA UNA SOLA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE - INSUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO E LIMITI - CONVINCIMENTO TRATTO DA UNA SOLA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE - INSUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Il libero convincimento del giudice va inteso come liberta di valutazione delle prove raccolte; esso si differenzia dall'arbitrio per l'Obbligo che ha il giudice di motivare le sue decisioni, Obbligo nel quale e da vedersi il limite o il criterio di orientamento nella valutazione delle prove. E da ritenersi congruamente motivato il giudizio di responsabilita fondato su una sola deposizione testimoniale quando contenga un riferimento a circostanze soggettive ed oggettive, nelle quali quella deposizione trova conferma o rispondenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)