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Sez. 1, Sentenza n. 3937 del 23/11/1988 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180811 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO - RIFERIMENTO A DATI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180811-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO - RIFERIMENTO A DATI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

Il principio del libero convincimento del giudice non è degradabile da fenomeno e forte componente tecnico-scientifica e, quindi, essenzialmente razionale, ad atto soggettivo, a fondamento prevalentemente intuitivo e psicologico, o addirittura emozionale, insofferente di ogni regola e controllo. Invero i criteri direttivi nella formazione del convincimento del giudice, anche se inespressi, sono desumibili dal complesso di norme che regolano il processo, in primis dall'Obbligo del giudice di fornire congrua motivazione, immune da vizi logici delle sue scelte e dell'Obbligo di fare emergere le fonti di conoscenza di ogni singolo fatto. (Conf mass n 136774; (Conf mass n 120590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)