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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 (Rv. 666249 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente bancario - Azione di ripetizione del correntista - Onere probatorio di quest'ultimo - Produzione solo di alcuni degli estratti conto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666249-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.

Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1826, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)