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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Addebiti in conto corrente non dovuti - Azione di ripetizione del correntista – Mancata produzione di alcuni estratti conto – Conseguenze - Possibilità di ricostruire “aliunde” i movimenti contabili – Accertamento in fatto del giudice di merito – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662223-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili – libro giornale e mastrini – erano state ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto).

Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)