Sez. L, Sentenza n. 6182 del 06/07/1996 (Rv. 498401 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Deduzione in primo grado dell'illegittimità del recesso per inadeguatezza della durata del patto di prova o per pretestuosità del dedotto esito negativo della prova - Deduzione per la prima volta in appello o in sede di ricorso per cassazione dell'illegittimità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da svolgere o dell'illegittimità del recesso per difformità delle mansioni svolte da quelle specificate nel patto di prova - Ammissibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
Nell'ipotesi in cui un lavoratore, assunto con patto di prova, deduca nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'illegittimità del licenziamento, adducendo l'inadeguatezza della durata del patto di prova ovvero il carattere pretestuoso del dedotto esito negativo della prova, è preclusa al lavoratore stesso la possibilità di addurre per la prima volta, in sede di gravame, ovvero di ricorso per cassazione, l'illegittimità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da svolgere ovvero l'illegittimità del licenziamento per difformità tra le mansioni specificate in detto patto e quelle di fatto espletate, atteso che siffatta prospettazione non implica soltanto una diversa valutazione in termini giuridici degli stessi fatti già accertati nei precedenti giudizi di merito, ma implica una modificazione dei termini della controversia in quanto fondata su elementi di fatto del tutto nuovi, che, in quanto tali, necessitano di accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)