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Sez. L, Sentenza n. 200 del 15/01/1986 (Rv. 443844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DEL PATTO DI PROVA PER DIFFORMITÀ TRA LE MANSIONI IVI PREVISTE E QUELLE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DEL PATTO DI PROVA PER DIFFORMITÀ TRA LE MANSIONI IVI PREVISTE E QUELLE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio instaurato dal lavoratore per impugnare la legittimità del recesso del datore di lavoro per l'esito negativo della prova, la deduzione dell'illegittimità del patto di prova per difformità tra le mansioni costituenti oggetto del patto stesso e le mansioni assegnate al lavoratore al momento dell'assunzione è proponibile per la prima volta in Sede di legittimità. (V 4346/83, mass n 429249; (V 7026/82, mass n 424694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)