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Sez. 4, Sentenza n. 6483 del 01/03/1995 Ud. (dep. 03/06/1995) Rv. 201703 - 01

Stupefacenti - Detenzione | Codetenzione di sostanza destinata ad uso personale dei codetentori - Reato - Configurabilità - Esclusione - Attività di divisione della sostanza - Irrilevanza penale.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201703-01

Stupefacenti - Detenzione

Nel caso di acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale effettuato congiuntamente da più assuntori deve ritenersi che ciascuno acquisti, fin dall'inizio, la parte della sostanza corrispondente alla somma versata e la destini, fin da quel momento, al suo uso personale ponendo in essere nello stesso istante l'illecito amministrativo proprio di chi acquista stupefacente per uso personale. Ne consegue che la divisione della sostanza tra gli acquirenti non è trasferimento della sostanza dalla disponibilità esclusiva dell'uno alla disponibilità dell'altro o degli altri, e perciò reato, ma semplice operazione che consente a ciascuno di venire in possesso del quantitativo fin dall'inizio destinato al suo uso personale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)