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Sez. 6, Sentenza n. 215 del 30/10/1996 Ud. (dep. 15/01/1997) Rv. 207111 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Codetenzione - Sostanza destinata ad uso personale - Depenalizzazione a seguito di referendum abrogativo - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207111-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

L'ipotesi di concorso in detenzione di sostanza stupefacente, destinata ad uso personale di ciascuno dei detentori, non è più preveduta dalla legge come reato, in base all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal referendum popolare di cui al d.P.R. n. 171 del 1993. La codetenzione per l'uso in comune di sostanze stupefacenti è, infatti, una situazione unitaria, caratterizzata da un rapporto intimo che si stabilisce e si esaurisce fra i soggetti, codetentori di singole quote ideali. Da siffatta situazione non può derivare - a priori - un concorso nel reato di codetenzione di droga a fine di spaccio, nel presupposto astratto di una presunta cessione reciproca di quote oppure per effetto di una possibile disponibilità, da parte di ciascun codetentore, dell'intero quantitativo della sostanza drogante. Ai fini della ipotizzabilità del concorso nel reato di codetenzione a fine di spaccio è necessaria l'acquisizione di una prova certa che, travalicando il fatto unitario e le ragioni specifiche della codetenzione della sostanza drogante, dimostri, in modo concreto e senza equivoci, che tale situazione - di per sè neutra - sia finalizzata all'attività di spaccio all'interno del gruppo dei codetentori oppure nei confronti di terzi.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)