Sez. 1, Sentenza n. 8761 del 20/07/1992 (Rv. 478264 - 01)
Beni - Immateriali - Brevetti - Nullità e annullabilità | Controversie in materia di nullità di brevetto per invenzione industriale - Giudice territorialmente competente - Determinazione - Criteri.
Beni - Immateriali - Brevetti - Nullità e annullabilità
A norma dell'art.75 del R.D. giugno 1939 n. 1127 le controversie in materia di nullità di brevetto per invenzione industriale spettano inderogabilmente al giudice del domicilio del convenuto (ovvero, quando questo non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, al giudice del luogo in cui l'attore ha domicilio e residenza) dovendosi peraltro tenere presente che agli effetti di cui sopra rileva il domicilio dichiarato o eletto con la domanda di brevetto per invenzione industriale (annotato nel registro dei brevetti dopo la concessione della privativa senza necessità di una espressa richiesta dell'interessato), fino a che non intervenga una nuova dichiarazione od elezione di domicilio da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)